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TITOLO I |
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TITOLO II |
DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI E RELATIVI VERSAMENTI |
TITOLO III |
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TITOLO IV |
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TITOLO V |
GESTIONE DEI FONDI, DEI CONTRIBUTI E DELLE RENDITE DELL'E.P.C. |
TITOLO VI |
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TITOLO VII |
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TITOLO VIII |
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TITOLO IX |
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TITOLO I - Iscrizione delle Imprese. | |
Art. 1 - L 'Impresa che ha l'obbligo di iscrizione all'Ente Paritetico per Il settore delle Costruzioni Forlì - Cesena (E.P.C.), deve effettuare la domanda di iscrizione all'Ente stesso entro il 30 del mese successivo la data di assunzione del primo lavoratore per il quale sussiste l 'obbligo di iscrizione all'E.P.C. La domanda deve essere redatta su appositi modelli predisposti dall'E.P.C. Art. 2 - Qualora l'Impresa trasmetta entro i termini, di cui ai punti successivi, la denuncia mensile dei lavoratori occupati e versi le relative somme a credito dell'E.P.C. senza aver provveduto ad effettuare regolare domanda di iscrizione, tali denunce e somme verranno tenute sospese fino alla regolarizzazione della posizione e l'iscrizione avrà provvisoria efficacia, e l' E.P.C. non erogherà alcuna assistenza. Art. 3 - Sia la domanda di iscrizione che le denunce mensili dovranno comprendere il periodo di tempo decorrente dalla data di assunzione del primo lavoratore per il quale sussiste l 'obbligo di iscrizione all'E.P.C. |
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VERSAMENTI Relativi TITOLO II - Denuncia NOMINATIVA DEI LAVORATORI E Occupati. | |
Art. 4 -La denuncia nominativa dei lavoratori occupati da redigersi sui moduli conformi a quelli predisposti dall'E.P.C. e messi a disposizione dei datori di lavoro, deve essere trasmessa alla sede dell'E.P.C. medesimo entro il trentesimo giorno dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce. I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante. Decorsi 10 giorni dal termine utile sopra indicato per la trasmissione della denuncia mensile, all'impresa inadempiente verrà applicata una penale di €. 2,58 per ogni operaio e per ogni ulteriore mese di ritardo. Art. 5 - Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee ed inesatte dei dati contenuti nella denuncia, salvo ogni azione da parte dell'E.P.C. per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti. Art. 6 - Gli accantonamenti ed i contributi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, dalle norme integrative locali del suddetto contratto, nonché da eventuali accordi aziendali recepiti dalle Organizzazioni Sindacali locali, debbono essere versati all'E.P.C. entro il trentesimo giorno dalla scadenza del periodo di paga cui detti importi si riferiscono. Entro lo stesso termine debbono essere versati all'E.P.C. gli importi delle multe applicate ai lavoratori. Art. 7 - A richiesta delle singole imprese, l'E.P.C. deve rilasciare una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi cui l'impresa stessa è soggetta nei confronti dell'E.P.C. Art. 8 - In caso di tardivo adempimento nel versamento delle somme a qualunque titolo dovute all'E.P.C. l'impresa è tenuta a versare all'E.P.C. medesimo una maggiorazione contributiva da calcolarsi in funzione dei mesi di tardivo versamento con la percentuale corrispondente al numero dei mesi di effettivo ritardo. Le frazioni di mese vengono considerate mese intero. Tale maggiorazione è dovuta a titolo di reintegrazione patrimoniale secondo le seguenti percentuali mensili: "Con decorrenza 01/02/1999 l'aliquota di maggiorazione contributiva è divenuta dell'8% annuo pari allo 0,66% mese o frazione di esso" Le percentuali sopra elencate sono soggette a revisione su delibera del Consiglio Generale dell'E.P.C. Art. 9 - All'atto del versamento degli importi dovuti all'E.P.C. l'impresa dovrà autonomamente conteggiare l'importo della maggiorazione contributiva ed effettuarne il relativo pagamento. Nel caso di mancato pagamento della maggiorazione contributiva, l'E.P.C., constatato l'inadempimento, procederà al calcolo di tale somma aggiuntiva, che notificherà all'impresa. Trascorsi 30 giorni dalla notifica suddetta, senza l'avvenuto pagamento, sulle somme richieste come maggiorazione, dovrà essere conteggiata una ulteriore maggiorazione calcolata con i criteri di cui all'art. 8 che precede. Il calcolo di tale maggiorazione, nonché la relativa richiesta all'impresa inadempiente, verrà effettuata dall'E.P.C. normalmente in occasione della chiusura annuale del bilancio di esercizio o, anticipatamente, su delibera del Consiglio Generale dell'E.P.C. stesso. Art. 10 - Tutti i versamenti a favore dell’E.P.C. devono essere effettuati dalle imprese in appositi conti correnti bancari indicati dall’E.P.C. fruendo dell’apposita modulistica messa a disposizione dall’E.P.C. stesso. |
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TITOLO III - GESTIONE DELL'E. P.C. | |
Art. 11 - L'E.P.C. curerà la tenuta di:
L’E.P.C. registrerà, a nome di ogni singolo datore di lavoro, gli importi versati per ogni periodo di retribuzione, distinti secondo i vari titoli e, al nome di ogni singolo dipendente, tutti gli elementi distinti per ciascun periodo di retribuzione atti a ricavare le relative spettanze. Art. 12 - Al dipendente che ne faccia richiesta, l'E.P.C. rilascerà l'estratto conto della posizione relativa dietro rimborso delle eventuali spese di bollo. L'estratto conto non potrà comunque essere rilasciato nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Dicembre di ogni anno. |
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TITOLO IV - GESTIONE DEL FONDO DI ACCANTONAMENTO. | |
Art. 13 -Entro il 20 Dicembre di ogni anno l'E.P.C. provvederà a trasmettere, al domicilio di ogni lavoratore, un assegno non trasferibile allo stesso intestato di importo complessivo pari a quanto ricevuto a nome del medesimo dipendente per i vari titoli di accantonamento per il periodo 1° Ottobre - 30 Settembre successivo, e che, per contratto di lavoro o accordi fra le OO. SS., debbono essere liquidati in prossimità delle feste natalizie. L'importo di cui sopra sarà al netto di eventuali anticipazioni già ricevute dal dipendente, di eventuali deleghe sindacali e, comunque, di ogni e qualunque somma eventualmente risultante a credito dell'E.P.C. nei confronti del lavoratore. Art. 14 - L'E.P.C., nel caso di consistenti riscossioni di contributi ed accantonamenti versati tardivamente dai datori di lavoro, può effettuare le liquidazioni di cui al precedente art. 13 anche in altre epoche, venendo così ad assumere l'aspetto di "liquidazioni straordinarie". Art. 15 - Unitamente all'assegno di cui all'art. 13 precedente, l'E.P.C. trasmetterà al lavoratore un estratto conto in cui risultino, distintamente per ogni mese del periodo: l'importo degli accantonamenti, delle anticipazioni eventualmente ricevute, delle deleghe sindacali autorizzate dal lavoratore stesso e di ogni altro importo influente sulla liquidazione; le ore lavorate dichiarate dal datore di lavoro; le ore convenzionali riconosciute valide ai fini dell'Anzianità Professionale Edile e, comunque, ogni notizia, dato o elemento di interesse del lavoratore ed attinente la liquidazione medesima. Art. 16 - Allo scopo di facilitare per quanto possibile la regolare ricezione è fatto obbligo agli operai e/o alle imprese di comunicare in tempo le eventuali variazioni di domicilio. Art. 17 - Qualsiasi reclamo nei confronti dell'E.P.C. sulla rispondenza delle somme corrisposte ai lavoratori a qualunque titolo, deve essere presentato, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili. Art. 18 -La data in cui le somme sono da intendersi liquide ed esigibili è la data di emissione degli assegni. Art. 19 - Gli importi disponibili a qualsiasi titolo a favore dei dipendenti e non riscossi dagli interessati, o dai loro aventi causa, saranno tenuti a disposizioni fino al termine ultimo previsto dalla legge per la prescrizione. Trascorso tale termine, gli importi non riscossi potranno entrare a far parte del patrimonio disponibile dell'E.P.C. a seguito di apposita delibera del Consiglio Generale ed utilizzabile per le varie forme di assistenza gestite dell'E.P.C. stesso. Art. 20 - Il pagamento anticipato delle somme accantonate sia in acconto che a saldo può aver luogo su domanda degli aventi diritto, nei soli casi appresso indicati:
Al di fuori delle ipotesi previste dal comma precedente l'E.P.C. non può corrispondere agli operai iscritti alcun acconto sulle somme accantonate, salvo deroghe per casi di particolare gravità deliberate dal Consiglio Generale. |
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TITOLO V - GESTIONE DEI CONTRIBUTI, DEI FONDI E DELLE RENDITE DELL'E.P.C.. |
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Art. 21- Le somme da utilizzarsi per le spese di gestione, di assistenza nonché quelle previste dall'art 14 lettera B e art. 16 lettera B dello Statuto, saranno prelevate dalle seguenti rendite ed attività dell'E.P.C.:
In capitoli distinti saranno indicate sia le spese di gestione che le spese per l'assistenza. Il Consiglio Generale può deliberare una diversa destinazione degli interessi attivi e/o dei proventi finanziari. Art. 22-Qualunque operazione che comporti prelievo o addebito nei conti correnti bancari, o postali, o depositi a risparmio, acquisto o vendita di titoli di qualunque natura o specie, dovrà essere effettuata a firma congiunta dal Presidente e dal Vice Presidente dell'E.P.C.. |
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TITOLO VI - PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELL'E.P.C.. |
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Art. 23- Con l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Generale, l'E.P.C. eroga le assistenze previste ed elencato al successivo Titolo IX. Art. 24- Per ottenere l'assistenza dell'E.P.C. in una qualsiasi delle forme previste dal regolamento e/o deliberate dal Consiglio Generale gli operai debbono presentare domanda scritta su appositi stampati e corredare la domanda medesima della documentazione richiesta. Il Consiglio Generale stabilisce per ciascuna delle forme di assistenza, quali documenti debbono essere presentati e le norme particolari di attuazione. Art. 25- L'E.P.C. non darà corso a forme di assistenza ricadenti in periodi di astensione volontaria dal lavoro da parte del lavoratore e nei periodi di intervento della C.I.G. speciale. Il Consiglio Generale può derogare dalla norma di cui sopra per casi particolari. Art. 26- Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma agli operai, deve essere tenuta la registrazione cronologica con l'indicazione del percipiente, della data di erogazione, degli importi erogati e della causale dell'erogazione. Art. 27- Il Consiglio Generale può deliberare altre forme di assistenza oltre a quelle di cui al presente regolamento, determinandone le condizioni, gli importi e le modalità di erogazione, così come delibererà di volta in volta il sussidio di cui al punto N del successivo Titolo IX. Possono fruire dell'assistenza dell'E.P.C. prevista all'art. 23 solo i lavoratori che all'atto dell'evento assistibile siano iscritti all'E.P.C. medesimo, siano attivi e relativamente ai quali le imprese abbiano regolarmente versato quanto dovuto all'E.P.C. in forza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed accordo integrativo locale vigenti e abbiano lavorato (e documentato) almeno 640 ore complessive nel quadrimestre precedente (ultima registrazione) l'evento, resta inteso che si considerano valide al fine del diritto alla prestazione, le ore di ferie, le ore di festività, le ore di C.I.G., di malattia e infortunio, permessi retribuiti, riduzione ore di lavoro concordate (periodi invernali, solidarietà). |
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TITOLO VII - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.P.C.. |
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Art. 28- In conformità a quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto dell'E.P.C. ed all'art. 22 del presente regolamento, concernente la firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente per la movimentazione dei fondi, per i prelievi, pagamenti, ecc., si precisa che tale disposto non trova applicazione per le piccole spese correnti di ordinaria gestione amministrativa dell'E.P.C. ed effettuate con movimentazione della piccola cassa contante. |
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TITOLO VIII - INTEGRAZIONE MALATTIA ED INFORTUNIO. | |
Art. 29 -Il contratto c.n.l. e l'accordo integrativo locale vigenti prevedono la corresponsione da parte delle imprese all'operaio di una integrazione della retribuzione per i periodi di assenza per malattia e/o infortunio nelle misure previste da detti contratti. Art. 30 - L'impresa potrà richiedere all'E.P.C. il rimborso delle somme dovute a tale titolo, secondo la normativa prevista dagli accordi e contratti vigenti e secondo criteri, metodi e modulistica previsti dall'E.P.C. stesso. Art. 31- Il rimborso di cui all'art. precedente verrà effettuato dall'E.P.C. entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa e, comunque, non prima della comunicazione bancaria dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto all'E.P.C. stesso a qualunque titolo, fino al mese comprendente i periodi di malattia e/o infortunio per i quali l'impresa chiede il rimborso. Art. 32 - Gli importi versati dall'impresa all'operaio per indennità malattia e/o infortunio non vanno assoggettati a contribuzione E.P.C.. Art. 33 -All'operaio che entra in malattia durante i primi 60 giorni di Cassa Integrazione Guadagni spetterà l'indennità malattia prevista negli articoli precedenti, nella stessa proporzione riconosciuta dall'INPS. Art. 34- Resta comunque inteso che l'applicazione di quanto previsto per il caso di indennità di malattia e/o infortunio, seguirà le norme dettate dai Contratti Collettivi e accordi integrativi locali in vigore, nonché, per quanto in essi non previsto, la normativa INPS e/o INAIL in quanto applicabile. Art. 35- Quanto previsto nel presente Titolo VIII non viene applicato nel caso di erogazione da parte dell'INAIL di eventuali "rendite di passaggio". |
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Art. 36- L'E.P.C., ai sensi dell'art. 23 e successivi (ed il cui estratto è indicato sopra) eroga le seguenti assistenze, prestazioni e sussidi: Art. 37 -A norma dei vigenti contratti c.n.l. ed accordi integrativi locali, il lavoratore che, non per sua colpa, non ha potuto fruire delle prestazioni di cui alle lettere precedenti, ha diritto di rivalersi sul proprio datore di lavoro se quest'ultimo ne è causa per proprio inadempimento. Art. 38 - Specifica delle assistenze: A)Indennità giornaliera per malattia riconosciuta dall'INPS; B)Indennità giornaliera per inabilità temporanea a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, riconosciuta dall'INAIL; C)Assegno funerario; 2)Ai deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale riconosciuti dall'INAIL, nonché per i deceduti per infortunio extra professionale che non abbiano maturato neppure una erogazione A.P.E. ordinaria, viene erogato su richiesta un contributo di € 516,46. 3)Ai deceduti per malattia che abbiano maturato almeno una erogazione A.P.E. ordinaria e che nel biennio precedente siano stati versati gli accantonamenti, si applica l'allegato c) paragrafo 4 del contratto c.n.l. 4)Ai deceduti per malattia che non abbiano maturato neppure una erogazione A.P.E. ordinaria, viene erogato su richiesta un contributo di € 516,46. Qualora gli eventi di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera C) venissero in tutto od in parte coperti da polizza assicurativa stipulata dall'E.P.C. a favore degli operai edili iscritti, le prestazioni di cui ai suddetti punti 1) e 2) lettera C) verranno assorbite dall'E.P.C. stesso e diverranno inefficaci nei confronti degli iscritti.
[Torna all'indice delle prestazioni] D)Assegno per invalidità permanente conseguita sul lavoro in misura pari o superiore al 60% e riconosciuta dall'INAIL; D1)Assicurazione infortuni professionale ed extra-professionale:
Si precisa che, in caso di riconoscimento ed erogazione da parte dell'Assicurazione delle indennità di morte, invalidità superiore al 59% nonché malattia professionale superiore al 59% non verranno erogati i punti 1 e 2 della lettera C) nonché l'assegno relativo alla lettera D) del presente Regolamento. F)Premi promozionali di settore (riservati ai giovani lavoratori);
Oltre alla domanda, redatta su appositi moduli predisposti dall'E.P.C., dovranno essere allegati fotocopia del libretto di lavoro o attestato di servizio rilasciato dal Centro per l’Impiego, codice fiscale nonché dichiarazione del datore di lavoro. [Torna all'indice delle prestazioni] G)Premi di frequenza scuola edile;
Nulla verrà riconosciuto per coloro che non raggiungono il 50% delle ore previste dal corso. H)Assegno per motivi di studio erogato agli studenti delle scuole medie inferiori, superiori e università(N.B. Scuole medie inferiori e superiori sono state trasformate, dal nuovo sistema di istruzione e formazione, in Scuole secondarie di 1° e 2° grado).
Agli effetti delle 640 ore del genitore iscritto all'E.P.C., di cui all'art. 27, per evento si intende:
Per ottenere detti assegni è necessario presentare la seguente documentazione:
Per i ripetenti e per coloro che frequentano corsi speciali dovrà essere presentata l'originale della fattura o fotocopia validata dal Sindacato di appartenenza come conforme all’originale, ed il contributo verrà conteggiato sulla quota dei soli libri fino al massimo previsto dal punto H1. I)Assegno per invio figli dei lavoratori edili ai centri estivi urbani ed extraurbani, corsi di nuoto, ginnastica rieducativa, correttiva e fisioterapia.
L'assegno è esteso ad un massimo di n°3 figli per operaio, di età compresa fra i 5 anni ed i 15 anni e verrà corrisposto soltanto dietro presentazione della spesa già sostenuta e non potrà superare l'importo massimo di € 100,00 per figlio. L)Integrazione della spesa sostenuta per cure ortodontiche e protesi dentarie, acquisto di lenti ed occhiali, apparecchi acustici, busti ortopedici, cinti, calze elastiche, scarpe ortopediche non mutualizzabili, ecc.
[Torna all'indice delle prestazioni] M)Assegno forfettario a favore degli operai edili inviati alle cure termali dagli Istituti Assistenziali. N)Assegni straordinari atti ad alleviare particolari stati di bisogno. Lavoratori part-time: Per tali lavoratori, al raggiungimento delle 640 ore continuative, verrà corrisposta l’assistenza in proporzione alle ore lavorative. |
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ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE | |
L’operaio matura l’anzianità quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, le ore di ferie godute, le ore di assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale, congedo matrimoniale e servizio di leva. per l’accreditamento ore per il congedo matrimoniale occorre presentare il certificato di matrimonio, nonché l’attestazione dell’impresa comprovante l’effettivo godimento del congedo suddetto; Si ricorda inoltre che viene riconosciuto il diritto alla liquidazione anticipata dell’Anzianità Professionale Edile nei soli casi di uscita dal settore per espatrio, pensionamento, morte o invalidità superiore al 60% e per servizio militare. La domanda redatta in carta libera deve essere corredata dai documenti che ne comprovino il diritto. Art. 39 -Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Ottobre 2007 ed a cura dell'E.P.C. verrà trasmesso a tutte le imprese iscritte e agli operai in forza presso le imprese stesse. Art. 40 -Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Generale, verranno comunicate per lettera sia alle imprese che agli operai solamente nel caso in cui, tali modifiche, rivestano interesse per i destinatari. |
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