ENTE PARITETICO
PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
FORLI' - CESENA
 
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INDICE

TITOLO I

ISCRIZIONE DELLE IMPRESE

TITOLO II

DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI E RELATIVI VERSAMENTI

TITOLO III

GESTIONE DELL'E.P.C.

TITOLO IV

GESTIONE DEL FONDO DI ACCANTONAMENTO

TITOLO V

GESTIONE DEI FONDI, DEI CONTRIBUTI E DELLE RENDITE DELL'E.P.C.

TITOLO VI

PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELL'E.P.C.

TITOLO VII

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.P.C.

TITOLO VIII

INTEGRAZIONE MALATTIA ED INFORTUNIO

TITOLO IX

ASSISTENZA

 

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

 

 
  TITOLO I - Iscrizione delle Imprese.
 

Art. 1 - L 'Impresa che ha l'obbligo di iscrizione all'Ente Paritetico per Il settore delle Costruzioni Forlì - Cesena (E.P.C.), deve effettuare la domanda di iscrizione all'Ente stesso entro il 30 del mese successivo la data di assunzione del primo lavoratore per il quale sussiste l 'obbligo di iscrizione all'E.P.C. La domanda deve essere redatta su appositi modelli predisposti dall'E.P.C.

Art. 2 - Qualora l'Impresa trasmetta entro i termini, di cui ai punti successivi, la denuncia mensile dei lavoratori occupati e versi le relative somme a credito dell'E.P.C. senza aver provveduto ad effettuare regolare domanda di iscrizione, tali denunce e somme verranno tenute sospese fino alla  regolarizzazione della posizione e l'iscrizione avrà provvisoria efficacia, e l' E.P.C. non erogherà alcuna assistenza.
Affinchè l'iscrizione di cui al presente articolo acquisti piena validità ed efficacia, l'impresa dovrà pertanto presentare la relativa domanda di iscrizione di cui all'art. 1.

Art. 3 - Sia la domanda di iscrizione che le denunce mensili dovranno comprendere il periodo di tempo decorrente dalla data di assunzione del primo lavoratore per il quale sussiste l 'obbligo di iscrizione all'E.P.C.

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  VERSAMENTI Relativi TITOLO II - Denuncia NOMINATIVA DEI LAVORATORI E Occupati.
 

Art. 4 -La denuncia nominativa dei lavoratori occupati da redigersi sui moduli conformi a quelli predisposti dall'E.P.C. e messi a disposizione dei datori di lavoro, deve essere trasmessa alla sede dell'E.P.C. medesimo entro il trentesimo giorno dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce. I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante. Decorsi 10 giorni dal termine utile sopra indicato per la trasmissione della denuncia mensile, all'impresa inadempiente verrà applicata una penale di €. 2,58 per ogni operaio e per ogni ulteriore mese di ritardo.

Art. 5 - Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee ed inesatte dei dati contenuti nella denuncia, salvo ogni azione da parte dell'E.P.C. per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Art. 6 - Gli accantonamenti ed i contributi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, dalle norme integrative locali del suddetto contratto, nonché da eventuali accordi aziendali recepiti dalle Organizzazioni Sindacali locali, debbono essere versati all'E.P.C. entro il trentesimo giorno dalla scadenza del periodo di paga cui detti importi si riferiscono. Entro lo stesso termine debbono essere versati all'E.P.C. gli importi delle multe applicate ai lavoratori.

Art. 7 - A richiesta delle singole imprese, l'E.P.C. deve rilasciare una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi cui l'impresa stessa è soggetta nei confronti dell'E.P.C.

Art. 8 - In caso di tardivo adempimento nel versamento delle somme a qualunque titolo dovute all'E.P.C. l'impresa è tenuta a versare all'E.P.C. medesimo una maggiorazione contributiva da calcolarsi in funzione dei mesi di tardivo versamento con la percentuale corrispondente al numero dei mesi di effettivo ritardo. Le frazioni di mese vengono considerate mese intero. Tale maggiorazione è dovuta a titolo di reintegrazione patrimoniale secondo le seguenti percentuali mensili: "Con decorrenza 01/02/1999 l'aliquota di maggiorazione contributiva è divenuta dell'8% annuo pari allo 0,66% mese o frazione di esso" Le percentuali sopra elencate sono soggette a revisione su delibera del Consiglio Generale dell'E.P.C.

Art. 9 - All'atto del versamento degli importi dovuti all'E.P.C. l'impresa dovrà autonomamente conteggiare l'importo della maggiorazione contributiva ed effettuarne il relativo pagamento. Nel caso di mancato pagamento della maggiorazione contributiva, l'E.P.C., constatato l'inadempimento, procederà al calcolo di tale somma aggiuntiva, che notificherà all'impresa. Trascorsi 30 giorni dalla notifica suddetta, senza l'avvenuto pagamento, sulle somme richieste come maggiorazione, dovrà essere conteggiata una ulteriore maggiorazione calcolata con i criteri di cui all'art. 8 che precede. Il calcolo di tale maggiorazione, nonché la relativa richiesta all'impresa inadempiente, verrà effettuata dall'E.P.C. normalmente in occasione della chiusura annuale del bilancio di esercizio o, anticipatamente, su delibera del Consiglio Generale dell'E.P.C. stesso.

Art. 10 - Tutti i versamenti a favore dell’E.P.C. devono essere effettuati dalle imprese in appositi conti correnti bancari indicati dall’E.P.C. fruendo dell’apposita modulistica messa a disposizione dall’E.P.C. stesso.

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  TITOLO III - GESTIONE DELL'E. P.C.
 

Art. 11 - L'E.P.C. curerà la tenuta di:

  1. anagrafe dei datori di lavoro;
  2. anagrafe del personale soggetto all'iscrizione presso l'E.P.C.

 L’E.P.C. registrerà, a nome di ogni singolo datore di lavoro, gli importi versati per ogni periodo di retribuzione, distinti secondo i vari titoli e, al nome di ogni singolo dipendente, tutti gli elementi distinti per ciascun periodo di retribuzione atti a ricavare le relative spettanze.

Art. 12 - Al dipendente che ne faccia richiesta, l'E.P.C. rilascerà l'estratto conto della posizione relativa dietro rimborso delle eventuali spese di bollo. L'estratto conto non potrà comunque essere rilasciato nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Dicembre di ogni anno.

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  TITOLO IV - GESTIONE DEL FONDO DI ACCANTONAMENTO.
 

Art. 13 -Entro il 20 Dicembre di ogni anno l'E.P.C. provvederà a trasmettere, al domicilio di ogni lavoratore, un assegno non trasferibile allo stesso intestato di importo complessivo pari a quanto ricevuto a nome del medesimo dipendente per i vari titoli di accantonamento per il periodo 1° Ottobre - 30 Settembre successivo, e che, per contratto di lavoro o accordi fra le OO. SS., debbono essere liquidati in prossimità delle feste natalizie. L'importo di cui sopra sarà al netto di eventuali anticipazioni già ricevute dal dipendente, di eventuali deleghe sindacali e, comunque, di ogni e qualunque somma eventualmente risultante a credito dell'E.P.C. nei confronti del lavoratore.

Art. 14 - L'E.P.C., nel caso di consistenti riscossioni di contributi ed accantonamenti versati tardivamente dai datori di lavoro, può effettuare le liquidazioni di cui al precedente art. 13 anche in altre epoche, venendo così ad assumere l'aspetto di "liquidazioni straordinarie".

Art. 15 - Unitamente all'assegno di cui all'art. 13 precedente, l'E.P.C. trasmetterà al lavoratore un estratto conto in cui risultino, distintamente per ogni mese del periodo: l'importo degli accantonamenti, delle anticipazioni eventualmente ricevute, delle deleghe sindacali autorizzate dal lavoratore stesso e di ogni altro importo influente sulla liquidazione; le ore lavorate dichiarate dal datore di lavoro; le ore convenzionali riconosciute valide ai fini dell'Anzianità Professionale Edile e, comunque, ogni notizia, dato o elemento di interesse del lavoratore ed attinente la liquidazione medesima.

Art. 16 - Allo scopo di facilitare per quanto possibile la regolare ricezione è fatto obbligo agli operai e/o alle imprese di comunicare in tempo le eventuali variazioni di domicilio.

Art. 17 - Qualsiasi reclamo nei confronti dell'E.P.C. sulla rispondenza delle somme corrisposte ai lavoratori a qualunque titolo, deve essere presentato, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Art. 18 -La data in cui le somme sono da intendersi liquide ed esigibili è la data di emissione degli assegni.

Art. 19 - Gli importi disponibili a qualsiasi titolo a favore dei dipendenti e non riscossi dagli interessati, o dai loro aventi causa, saranno tenuti a disposizioni fino al termine ultimo previsto dalla legge per la prescrizione. Trascorso tale termine, gli importi non riscossi potranno entrare a far parte del patrimonio disponibile dell'E.P.C. a seguito di apposita delibera del Consiglio Generale ed utilizzabile per le varie forme di assistenza gestite dell'E.P.C. stesso.

Art. 20 - Il pagamento anticipato delle somme accantonate sia in acconto che a saldo può aver luogo su domanda degli aventi diritto, nei soli casi appresso indicati:

  1. in caso di espatrio dell'iscritto;
  2. in caso di morte dell'iscritto;
  3. in caso di chiamata di leva o di richiamo alle armi;
  4. in caso di cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia ai sensi di legge.

Al di fuori delle ipotesi previste dal comma precedente l'E.P.C. non può corrispondere agli operai iscritti alcun acconto sulle somme accantonate, salvo deroghe per casi di particolare gravità deliberate dal Consiglio Generale.

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TITOLO V - GESTIONE DEI CONTRIBUTI, DEI FONDI E DELLE RENDITE DELL'E.P.C..

 

Art. 21- Le somme da utilizzarsi per le spese di gestione, di assistenza nonché quelle previste dall'art 14 lettera B e art. 16 lettera B dello Statuto, saranno prelevate dalle seguenti rendite ed attività dell'E.P.C.:

  • interessi attivi;
  • proventi finanziari di qualunque specie;
  • affitti attivi;
  • le eventuali maggiorazioni contributive di cui al precedente art.8;
  • gli eventuali residui attivi della gestione del fondo accantonamento per festività e gratifica natalizia ;
  • gli eventuali residui attivi del fondo gestione;
  • le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità;
  • i corrispettivi delle multe applicate dalle Ditte agli operai a termine del contratto collettivo di lavoro;

In capitoli distinti saranno indicate sia le spese di gestione che le spese per l'assistenza. Il Consiglio Generale può deliberare una diversa destinazione degli interessi attivi e/o dei proventi finanziari.

Art. 22-Qualunque operazione che comporti prelievo o addebito nei conti correnti bancari, o postali, o depositi a risparmio, acquisto o vendita di titoli di qualunque natura o specie, dovrà essere effettuata a firma congiunta dal Presidente e dal Vice Presidente dell'E.P.C..

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TITOLO VI - PRESTAZIONI ED ASSISTENZE DELL'E.P.C..

 

Art. 23- Con l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Generale, l'E.P.C. eroga le assistenze previste ed elencato al successivo Titolo IX.

 Art. 24- Per ottenere l'assistenza dell'E.P.C. in una qualsiasi delle forme previste dal regolamento e/o deliberate dal Consiglio Generale gli operai debbono presentare domanda scritta su appositi stampati e corredare la domanda medesima della documentazione richiesta. Il Consiglio Generale stabilisce per ciascuna delle forme di assistenza, quali documenti debbono essere presentati e le norme particolari di attuazione.

Art. 25- L'E.P.C. non darà corso a forme di assistenza ricadenti in periodi di astensione volontaria dal lavoro da parte del lavoratore e nei periodi di intervento della C.I.G. speciale. Il Consiglio Generale può derogare dalla norma di cui sopra per casi particolari.

Art. 26- Di tutte le assistenze date in qualsiasi forma agli operai, deve essere tenuta la registrazione cronologica con l'indicazione del percipiente, della data di erogazione, degli importi erogati e della causale dell'erogazione.

Art. 27- Il Consiglio Generale può deliberare altre forme di assistenza oltre a quelle di cui al presente regolamento, determinandone le condizioni, gli importi e le modalità di erogazione, così come delibererà di volta in volta il sussidio di cui al punto N del successivo Titolo IX. Possono fruire dell'assistenza dell'E.P.C. prevista all'art. 23 solo i lavoratori che all'atto dell'evento assistibile siano iscritti all'E.P.C. medesimo, siano attivi e relativamente ai quali le imprese abbiano regolarmente versato quanto dovuto all'E.P.C. in forza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed accordo integrativo locale vigenti e abbiano lavorato (e documentato) almeno 640 ore complessive nel quadrimestre precedente (ultima registrazione) l'evento, resta inteso che si considerano valide al fine del diritto alla prestazione, le ore di ferie, le ore di festività, le ore di C.I.G., di malattia e infortunio, permessi retribuiti, riduzione ore di lavoro concordate (periodi invernali, solidarietà).
Viene comunque riconosciuto all'operaio il diritto all'assistenza anche se l'impresa non è in regola con il versamento dei detti contributi, a condizione che il ritardo nei pagamenti non sia superiore a mesi tre.
A maggior chiarimento del comma precedente viene precisato che il ritardo nei pagamenti va riferito a qualunque periodo, anche intermedio, precedente la richiesta di assistenza.

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TITOLO VII - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.P.C..

 

Art. 28- In conformità a quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto dell'E.P.C. ed all'art. 22 del presente regolamento, concernente la firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente per la movimentazione dei fondi, per i prelievi, pagamenti, ecc., si precisa che tale disposto non trova applicazione per le piccole spese correnti di ordinaria gestione amministrativa dell'E.P.C. ed effettuate con movimentazione della piccola cassa contante.

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  TITOLO VIII - INTEGRAZIONE MALATTIA ED INFORTUNIO.
 

Art. 29 -Il contratto c.n.l. e l'accordo integrativo locale vigenti prevedono la corresponsione da parte delle imprese all'operaio di una integrazione della retribuzione per i periodi di assenza per malattia e/o infortunio nelle misure previste da detti contratti.

Art. 30 - L'impresa potrà richiedere all'E.P.C. il rimborso delle somme dovute a tale titolo, secondo la normativa prevista dagli accordi e contratti vigenti e secondo criteri, metodi e modulistica previsti dall'E.P.C. stesso.

Art. 31- Il rimborso di cui all'art. precedente verrà effettuato dall'E.P.C. entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa e, comunque, non prima della comunicazione bancaria dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto all'E.P.C. stesso a qualunque titolo, fino al mese comprendente i periodi di malattia e/o infortunio per i quali l'impresa chiede il rimborso.

Art. 32 - Gli importi versati dall'impresa all'operaio per indennità malattia e/o infortunio non vanno assoggettati a contribuzione E.P.C..

Art. 33 -All'operaio che entra in malattia durante i primi 60 giorni di Cassa Integrazione Guadagni spetterà l'indennità malattia prevista negli articoli precedenti, nella stessa proporzione riconosciuta dall'INPS.

Art. 34- Resta comunque inteso che l'applicazione di quanto previsto per il caso di indennità di malattia e/o infortunio, seguirà le norme dettate dai Contratti Collettivi e accordi integrativi locali in vigore, nonché, per quanto in essi non previsto, la normativa INPS e/o INAIL in quanto applicabile.
L’E.P.C. provvede in sede di liquidazione natalizia ad accreditare e versare la quota parte di accantonamento dovuta all’operaio sugli infortuni liquidati.

Art. 35- Quanto previsto nel presente Titolo VIII non viene applicato nel caso di erogazione da parte dell'INAIL di eventuali "rendite di passaggio".

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TITOLO IX - ASSISTENZA.

 

Art. 36- L'E.P.C., ai sensi dell'art. 23 e successivi (ed il cui estratto è indicato sopra) eroga le seguenti assistenze, prestazioni e sussidi:

 

A)

Indennità giornaliera INPS;

 

B)

Indennità giornaliera INAIL;

 

C)

Assegno funerario;

 

D)

Assegno per invalidità permanente conseguita sul lavoro in misura pari o superiore al 60% e riconosciuta dall'INAIL;

 

D1)

Assicurazione infortuni professionali ed extra-professionali;

 

F)

Premio promozionale di settore riservato ai giovani lavoratori;

 

G)

Premi frequenza scuola edile;

 

H)

Assegni straordinari per motivi di studio;

 

I)

Assegno per invio figli dei lavoratori edili ai centri estivi urbani ed extra-urbani, corsi di nuoto, ginnastica rieducativa, correttiva e fisioterapia;

 

L)

Integrazione della spesa sostenuta per cure ortodontiche e protesi dentarie, per l'acquisto di lenti, apparecchi acustici, busti ortopedici, calze elastiche, cinti, scarpe ortopediche non mutualizzabili, ecc;

 

M)

Assegno forfettario a favore degli operai edili inviati alle cure termali dagli istituti assistenziali;

 

N)

Assegni straordinari atti ad alleviare particolari stati di bisogno.

Art. 37 -A norma dei vigenti contratti c.n.l. ed accordi integrativi locali, il lavoratore che, non per sua colpa, non ha potuto fruire delle prestazioni di cui alle lettere precedenti, ha diritto di rivalersi sul proprio datore di lavoro se quest'ultimo ne è causa per proprio inadempimento.

Art. 38 - Specifica delle assistenze:

A)Indennità giornaliera per malattia riconosciuta dall'INPS;
l'integrazione è anticipata dall'impresa in busta paga che ne chiede poi il rimborso all'E.P.C. (vedasi, per maggiori dettagli, il Titolo VIII del regolamento).

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B)Indennità giornaliera per inabilità temporanea a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, riconosciuta dall'INAIL;
l'integrazione è anticipata dall'impresa in busta paga che ne chiede poi il rimborso all'E.P.C. (vedasi, per maggiori dettagli, il Titolo VIII del regolamento).

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C)Assegno funerario;
1)Ai deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale riconosciuti dall'INAIL, nonché per i deceduti per infortunio extra professionale, che abbiano maturato almeno una erogazione A.P.E. ordinaria e che nel biennio precedente siano stati versati gli accantonamenti, si applica l'allegato c) paragrafo 4 del contratto c.n.l.

2)Ai deceduti per infortunio sul lavoro o per malattia professionale riconosciuti dall'INAIL, nonché per i deceduti per infortunio extra professionale che non abbiano maturato neppure una erogazione A.P.E. ordinaria, viene erogato su richiesta un contributo di € 516,46.

3)Ai deceduti per malattia che abbiano maturato almeno una erogazione A.P.E. ordinaria e che nel biennio precedente siano stati versati gli accantonamenti, si applica l'allegato c) paragrafo 4 del contratto c.n.l.

4)Ai deceduti per malattia che non abbiano maturato neppure una erogazione A.P.E. ordinaria, viene erogato su richiesta un contributo di € 516,46.

Qualora gli eventi di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera C) venissero in tutto od in parte coperti da polizza assicurativa stipulata dall'E.P.C. a favore degli operai edili iscritti, le prestazioni di cui ai suddetti punti 1) e 2) lettera C) verranno assorbite dall'E.P.C. stesso e diverranno inefficaci nei confronti degli iscritti.
Il suddetto assegno funerario è erogato a condizione che il lavoratore risulti iscritto all'E.P.C. al momento del decesso. Per quanto concerne le 640 ore nel quadrimestre scaduto precedente l'evento, per evento stesso si intende la data del decesso.
La domanda redatta sugli appositi stampati gratuitamente forniti dall'E.P.C. va presentata non otre 90 giorni dalla data del decesso o dalla data di riconoscimento I.N.A.I.L..
L'interessato alla richiesta provvederà a compilare - e far completare dal datore di lavoro per la parte che gli compete - il modulo di domanda fornendo agli uffici dell'E.P.C. tutte le indicazioni utili per accertare l'acquisizione del diritto all'assistenza.
Provvederà inoltre ad allegare:

  • idoneo certificato INAIL comprovante il riconoscimento dell'infortunio mortale sul lavoro (per l'infortunio professionale);
  • idonea dichiarazione comprovante il riconoscimento dell'infortunio mortale extraprofessionale(per l'infortunio extra-professionale);
  • certificato di morte dell'operaio;
  • stato di famiglia originario;
  • atto notorio indicante gli eredi;
  • codice fiscale degli eredi;
  • dichiarazione del datore di lavoro comprovante che il lavoratore era in forza al momento dell'evento;
  • in caso di eredi minorenni, occorre anche l'autorizzazione alla riscossione rilasciata dal Giudice Tutelare.

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D)Assegno per invalidità permanente conseguita sul lavoro in misura pari o superiore al 60% e riconosciuta dall'INAIL;
erogazione di assegno minimo di € 413,17(oltre all'assistenza eventualmente goduta come indennità giornaliera INAIL, di cui alla lettera A).
Tale assegno è liquidato in alternativa a quanto previsto dal contratto c.n.l. 20/05/2004 allegato C paragrafo 4.
Qualora l'evento di cui alla presente lettera venisse in tutto od in parte coperto da polizza assicurativa stipulata dall'E.P.C. a favore degli operai edili iscritti, la prestazione di cui alla suddetta lettera D) (ivi compreso quanto indicato dal c.c.n.l. 20/05/2004 allegato C paragrafo 4) verrà assorbita dall'E.P.C. stesso e diverrà inefficace nei confronti degli iscritti.
La domanda, redatta sugli appositi stampati gratuitamente forniti dall'E.P.C., va presentata non oltre i 90 giorni dalla data di liquidazione INAIL con specifica del grado di invalidità acquisita.
L'infortunato richiedente provvederà a compilare - e far completare dal datore di lavoro per la parte che gli compete - il modulo di domanda in duplice copia fornendo agli uffici dell'E.P.C. tutte le indicazioni utili per accertare l'acquisizione del diritto di assistenza richiesta.
Provvederà inoltre ad allegare il tagliando di pagamento INAIL oppure altro idoneo certificato INAIL comprovante il riconoscimento dell'infortunio, la sua durata, la percentuale di invalidità conseguita e la data della liquidazione.
Per quanto concerne le 640 ore complessive nel quadrimestre scaduto precedentemente l'evento, si intende, quale data dell'evento, la data dell'infortunio.

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D1)Assicurazione infortuni professionale ed extra-professionale:
è attiva fino a revoca, una assicurazione a carico E.P.C., che prevede la copertura di infortuni sia professionali che extra professionali con le seguenti caratteristiche:

  • In caso di morte per infortunio professionale: € 15.493,71;
  • In caso di morte per infortunio extra professionale: € 15.493,71;
  • Invalidità permanente superiore al 59%: € 15.493,71;
  • Malattia professionale (D.P.R.30/6/65 n.1124 TV)superiore al 59%: € 15.493,71;
  • Indennità giornaliera per ricovero ospedaliero nei casi di cui sopra: € 15,49.

Si precisa che, in caso di riconoscimento ed erogazione da parte dell'Assicurazione delle indennità di morte, invalidità superiore al 59% nonché malattia professionale superiore al 59% non verranno erogati i punti 1 e 2 della lettera C) nonché l'assegno relativo alla lettera D) del presente Regolamento.

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F)Premi promozionali di settore (riservati ai giovani lavoratori);

  • Erogazione di un assegno “una tantum” di €. 400,00 ai giovani lavoratori entrati per la prima volta nel settore, dopo dodici mesi di permanenza, anche se non continuativa, nell’arco dell’ultimo biennio. (Per biennio si intende: due anni dall’entrata nel settore).
    L’assegno compete ai giovani che al termine dei dodici mesi di permanenza nel settore non abbiano superato il 29° anno e 364 giorni di età.
    Ai fini della maturazione dei dodici mesi di permanenza nel settore, valgono i mesi interi di servizio prestato alle dipendenze di imprese iscritte all’E.P.C., cumulando gli eventuali periodi di occupazione presso diverse imprese.

Oltre alla domanda, redatta su appositi moduli predisposti dall'E.P.C., dovranno essere allegati fotocopia del libretto di lavoro o attestato di servizio rilasciato dal Centro per l’Impiego, codice fiscale nonché dichiarazione del datore di lavoro.

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G)Premi di frequenza scuola edile;
La domanda, redatta su carta semplice, va vistata dal datore di lavoro presso il quale l'operaio presta la propria opera, a conferma del rapporto di dipendenza e viene trasmessa agli uffici dell'E.P.C., direttamente dalla Scuola Edile, entro 90 giorni dalla data del termine del corso stesso. Per quanto concerne le 640 ore nel quadrimestre scaduto precedente l'evento, per evento stesso si intende la data di ultimazione del corso.
L'erogazione del premio, nell'importo determinato dal Consiglio Generale, verrà riconosciuto in rapporto alla frequenza al corso da parte del partecipante ed esattamente:

  • 100% dell'importo riconosciuto per frequenze superiori al 75% delle ore previste dal corso;
  • Il 50% dell'importo riconosciuto per frequenze superiori al 50% e fino al 75% delle ore previste dal corso.

Nulla verrà riconosciuto per coloro che non raggiungono il 50% delle ore previste dal corso.

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H)Assegno per motivi di studio erogato agli studenti delle scuole medie inferiori, superiori e università(N.B. Scuole medie inferiori e superiori sono state trasformate, dal nuovo sistema di istruzione e formazione, in Scuole secondarie di 1° e 2° grado).
È istituito un assegno a favore dei figli studenti di dipendenti iscritti all'E.P.C. a seconda che frequentino scuola media inferiore, scuola media superiore e corsi universitari di laurea.
Il contributo è erogato come segue:

  • H1) Scuola media inferiore e superiore:contributo fisso per acquisto libri di € 140,00;
  • H2) Premio di laurea di 1° Livello (Triennio): per coloro che hanno riportato al momento del conseguimento della laurea un punteggio non inferiore a 100/110 viene corrisposto un contributo fisso di €. 775,00;
  • H3) Premio di maturità: a coloro che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 90/100 viene riconosciuto un contributo fisso di € 160,00
  • H4) Premio di laurea di 2° Livello (Specializzazione): per coloro che hanno riportato al momento del conseguimento della laurea un punteggio non inferiore a 100/110 viene corrisposto un contributo fisso di €. 1.300,00.

Agli effetti delle 640 ore del genitore iscritto all'E.P.C., di cui all'art. 27, per evento si intende:

  • per i punti H1 la data del certificato di frequenza;
  • per il punto H3 la data del diploma di maturità;
  • per i punti H2 e H4 la data del certificato di laurea;

Per ottenere detti assegni è necessario presentare la seguente documentazione:

  1. Domanda redatta sugli appositi stampati forniti dall’E.P.C., vistata dal datore di lavoro presso il quale l'operaio presta la propria opera, a conferma del rapporto di dipendenza.
  2. Stato di famiglia.
  3. Certificato di frequenza ad un istituto scolastico(solo per H1).
  4. Dichiarazione del datore di lavoro indicante che il figlio è a carico fiscale.
  5. Voto di Laurea(solo per H2 e H4).
  6. Diploma di maturità(solo per H3).

Per i ripetenti e per coloro che frequentano corsi speciali dovrà essere presentata l'originale della fattura o fotocopia validata dal Sindacato di appartenenza come conforme all’originale, ed il contributo verrà conteggiato sulla quota dei soli libri fino al massimo previsto dal punto H1.
La domanda e tutti i documenti richiesti debbono pervenire improrogabilmente agli uffici dell'E.P.C. entro e non oltre il 31 Dicembre per i punti H1 e H3, ed entro sei mesi dall'evento per i punti H2 e H4. Eventuali domande incomplete o pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.

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I)Assegno per invio figli dei lavoratori edili ai centri estivi urbani ed extraurbani, corsi di nuoto, ginnastica rieducativa, correttiva e fisioterapia.
L'importo massimo riconosciuto è pari a € 100,00 nell’arco dell’anno edile (per anno edile si intendono i 365 gg che vanno dal 1° Ottobre al 30 Settembre).
Per ottenere detti assegni è necessario presentare la seguente documentazione:

  1. Domanda redatta sugli appositi stampati predisposti dall'E.P.C. per la richiesta del sussidio e vistata dal datore di lavoro presso il quale l’operaio presta la propria opera, a conferma del rapporto di dipendenza.
  2. Stato di famiglia, uso assegni familiari.
  3. La fattura /ricevuta in originale o in fotocopia validata dal sindacato di appartenenza come conforme all’originale, relativa alle spese sostenute.
  4. Dichiarazione del datore di lavoro indicante che il figlio è a carico agli effetti fiscali.

L'assegno è esteso ad un massimo di n°3 figli per operaio, di età compresa fra i 5 anni ed i 15 anni e verrà corrisposto soltanto dietro presentazione della spesa già sostenuta e non potrà superare l'importo massimo di € 100,00 per figlio.
La domanda e tutti i documenti richiesti debbono pervenire improrogabilmente agli uffici dell'E.P.C. entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'anno edile.
Per la ginnastica rieducativa, correttiva e fisioterapia, che può essere utilizzata anche dagli operai iscritti, è necessario inoltre allegare il certificato medico comprovante la necessità di effettuare la terapia stessa.
Agli effetti delle 640 ore, per evento si intende la data della fattura e/o ricevuta.
Eventuali domande incomplete o pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.

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L)Integrazione della spesa sostenuta per cure ortodontiche e protesi dentarie, acquisto di lenti ed occhiali, apparecchi acustici, busti ortopedici, cinti, calze elastiche, scarpe ortopediche non mutualizzabili, ecc.
L'integrazione è estesa ai familiari a carico fiscale ai sensi delle disposizioni legislative.
Il contributo è calcolato sull'importo della spesa al netto di eventuali rimborsi percepiti da altro Ente.
La domanda, redatta sugli appositi stampati forniti dall'E.P.C., va presentata entro 90 giorni dalla data di fattura, che va prodotta in originale o in fotocopia validata dal sindacato di appartenenza come conforme all’originale e ne documenta la spesa.
Il richiedente provvederà a compilare - e far compilare dal datore di lavoro per la parte che gli compete - il modulo di domanda fornendo agli uffici dell'E.P.C. tutte le indicazioni utili per accertare l'acquisizione del diritto all'assistenza richiesta.
Nel caso che l'integrazione venisse richiesta per i familiari, si allegherà stato di famiglia e dichiarazione del datore di lavoro indicante che il familiare è a carico agli effetti fiscali.
Tale integrazione viene effettuata nella misura e con le modalità seguenti:

  • L1) Cure ortodontiche e protesi dentaria.
    Per tale spesa viene riconosciuto un contributo del 50% dell'importo indicato in fattura con un massimo di €. 370,00 per le fatture emesse da un medico dentista.
    Se la fattura viene rilasciata da un odontotecnico il contributo è pari al 25% dell’importo indicato in fattura (da presentare in originale o in fotocopia validata dal sindacato di appartenenza come conforme all’originale) con un massimo di €. 180,00.
    Se la fattura dell’odontotecnico è accompagnata da dichiarazione del medico responsabile del laboratorio che conferma la necessità della protesi, la fattura è equiparata a quella del medico.
  • L2) Lenti ed occhiali.
    Viene riconosciuto un contributo pari al 50% dell'importo indicato in fattura con un massimo di €. 130,00.
  • L3) Apparecchi acustici.
    Viene riconosciuto un contributo pari al 50% dell'importo indicato in fattura con un massimo di €. 130,00.
  • L4) Busti ortopedici, cinti, calze elastiche, scarpe ortopediche non mutualizzabili.
    Viene riconosciuto un contributo pari al 50% dell'importo indicato in fattura con un massimo di €. 400,00.
    Tutte le fatture dovranno essere prodotte in originale e verranno restituite all’atto della liquidazione del contributo, oppure presentate in fotocopia e validate dal Sindacato di appartenenza come conformi all’originale.
    Le prestazioni di cui alle lettere L1 - L2 - L3 - L4 verranno riconosciute, secondo i singoli massimali, nell’arco dell’anno edile (per anno edile si intendono i 365 gg che vanno dal 1° Ottobre al 30 Settembre). Si precisa che se la prima fattura presentata non raggiunge il massimo della cifra rimborsabile, si possono presentare ulteriori fatture fino al raggiungimento dei singoli massimali.
    Agli effetti delle 640 ore, per evento si intende la data della fattura.

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M)Assegno forfettario a favore degli operai edili inviati alle cure termali dagli Istituti Assistenziali.
L'importo massimo riconosciuto è pari all’importo del ticket rimasto a carico del lavoratore.
La domanda redatta sugli appositi stampati forniti dall'E.P.C., va presentata entro 90 giorni dalla fine delle cure termali.
L'operaio richiedente provvederà a compilare - e far completare dal datore di lavoro per la parte che gli compete - il modulo di domanda fornendo agli uffici dell'E.P.C. tutte le indicazioni per accertare l'acquisizione del diritto all'assistenza richiesta.
Provvederà inoltre ad allegare la dichiarazione dell'Istituto che ha assunto l'onere della cura, con specifica del ticket, del periodo, della durata e del luogo e la prescrizione del medico.
Agli effetti delle 640 ore, per evento si intende la data di inizio delle cure termali.

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N)Assegni straordinari atti ad alleviare particolari stati di bisogno.
La domanda, in carta semplice, va vistata dal datore di lavoro presso il quale l'operaio presta la propria opera a conferma del rapporto di dipendenza e sarà corredata dallo stato di famiglia e da ogni altro documento comprovante il particolare stato di bisogno.
Se si allegano fatture esse dovranno essere presentate in originale e verranno restituite all'atto della eventuale liquidazione del contributo, oppure presentate in fotocopia e validate dal Sindacato di appartenenza come conformi all’originale. Dovranno inoltre essere allegate alla domanda, la fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o Mod.CUD, nonché, se la domanda viene prodotta per un familiare, la dichiarazione del datore di lavoro, indicante che il familiare è fiscalmente a carico.
Agli effetti delle 640 ore, per evento, si intende la data di presentazione della domanda.

Lavoratori part-time: Per tali lavoratori, al raggiungimento delle 640 ore continuative, verrà corrisposta l’assistenza in proporzione alle ore lavorative.

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  ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
 

L’operaio matura l’anzianità quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, le ore di ferie godute, le ore di assenza dal lavoro per malattia, infortunio o malattia professionale, congedo matrimoniale e servizio di leva.
Ciascun biennio scade il 30 Settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione. L’erogazione è effettuata dall’E.P.C. in occasione del 1° Maggio.
Qualora la mancata registrazione delle ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di Cassa Integrazione Straordinaria o di Disoccupazione Speciale lunga, la prestazione è dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l’importo previsto per la terza erogazione, semprechè l’operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.
Coloro che hanno lavorato per imprese che hanno versato in altre Casse, devono far pervenire all’E.P.C., alla fine di ogni anno, l’attestato delle ore maturate presso le altre Casse, al fine di regolarizzare la posizione. All’operaio che in un biennio abbia maturato l’Anzianità Professionale Edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono la prestazione nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza.
E’ opportuno ricordare che per il riconoscimento delle ore figurative per congedo matrimoniale e servizio di leva necessitano i seguenti documenti:

per l’accreditamento ore per il congedo matrimoniale occorre presentare il certificato di matrimonio, nonché l’attestazione dell’impresa comprovante l’effettivo godimento del congedo suddetto;

Si ricorda inoltre che viene riconosciuto il diritto alla liquidazione anticipata dell’Anzianità Professionale Edile nei soli casi di uscita dal settore per espatrio, pensionamento, morte o invalidità superiore al 60% e per servizio militare. La domanda redatta in carta libera deve essere corredata dai documenti che ne comprovino il diritto.

Art. 39 -Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Ottobre 2007 ed a cura dell'E.P.C. verrà trasmesso a tutte le imprese iscritte e agli operai in forza presso le imprese stesse.

Art. 40 -Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Generale, verranno comunicate per lettera sia alle imprese che agli operai solamente nel caso in cui, tali modifiche, rivestano interesse per i destinatari.

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